(massima n. 1)
Al fine della sussistenza del delitto di cui all'art. 459 c.p., la messa in circolazione si identifica con il compimento di qualsiasi attività con la quale il detentore intenda trasferire ad altri il valore di bollo contraffatto; e l'intendimento può essere dimostrato dal fatto stesso della detenzione, senza necessità dell'accettazione dell'eventuale interessato all'acquisto allorché manchi o sia ritenuta inattendibile una plausibile indicazione circa un fine della detenzione diverso da quello della messa in circolazione del valore di bollo falsificato. Solo allorché, fuori delle ipotesi di concorso nella contraffazione ed alterazione dei valori bollati, l'uso non assuma i connotati della messa in circolazione e la detenzione di essi sia caratterizzata dal fine di un uso conforme alla loro naturale destinazione, si realizza la minore figura criminosa prevista dall'art. 464 c.p.