(massima n. 1)
L'art. 459 c.p. punisce, tra l'altro, la messa in circolazione di valori di bollo falsificati, cioè ogni attività con la quale il detentore trasferisce ad altri, eventualmente a titolo gratuito, il valore di bollo falsificato. Oggetto dell'atto di circolazione deve essere il valore di bollo in sé e per sé e in relazione all'uso cui esso è normalmente destinato. L'uso del valore di bollo falsificato conforme alla sua naturale destinazione è invece punito dall'art. 464 c.p.