(massima n. 1)
La tentata contraffazione dei valori di bollo (artt. 56 e 459 c.p.) va distinta dalla contraffazione della carta filigranata (art. 460 c.p.). La prima figura delittuosa, infatti, presuppone il compimento di atti diretti in modo non equivoco allo specifico risultato; la seconda, invece, punisce una condotta meramente preparatoria, giudicata dal legislatore penalmente rilevante in relazione alla sua intrinseca pericolositą e, quindi, prescindendo da qualsiasi indagine concreta sull'idoneitą funzionale al conseguimento della contraffazione delle monete e dei valori a queste assimilate.