(massima n. 1)
La sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 452 c.p. non č esclusa dalle previsioni contravvenzionali di cui al testo unico delle norme sanitarie. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, stante la diversitā oggettiva dei beni protetti. L'art. 452 c.p., infatti tende alla tutela della pubblica incolumitā e, specificamente, della salute pubblica mentre le contravvenzioni previste dal T.U. citato attengono alla regolamentazione del servizio farmaceutico. Tra le ipotesi del codice penale e quelle della legislazione speciale, pertanto, č configurabile il concorso di reati. (Fattispecie relativa a detenzione per il commercio, in un esercizio di farmacia, di alcune confezioni di medicinali e di vaccini scaduti di validitā).