(massima n. 1)
Il differimento della pena per grave infermità fisica può esser chiesto da condannato non ancora assoggettato all'esecuzione della pena ed anche se non si sia ancora provveduto all'emissione dell'ordine di carcerazione; è, infatti, interesse del condannato, che versi nella situazione di grave infermità prevista dalla legge e che intenda far valere tale condizione prima ancora dell'esecuzione materiale, adottare le opportune iniziative, che trovano la loro legittimazione nell'esistenza del giudicato e nell'eseguibilità della pena inflitta.