(massima n. 1)
Nel reato di cui all'art. 437 c.p. il pericolo derivante dalla rimozione od omissione di apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro deve avere il carattere della diffusivitą, nel senso che l'insufficienza deve avere l'attitudine di pregiudicare, anche solo astrattamente, l'integritą fisica delle persone gravitanti attorno l'ambiente di lavoro. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza del giudice di merito che aveva ravvisato il suddetto reato nella mancata collocazione di presidi antinfortunistici in una cartiera di modeste dimensioni, in considerazione del numero dei macchinari interessati, della plurima necessitą di intervento di diversi operatori, nonché della contemporanea attivazione di pił linee di produzione).