(massima n. 2)
Qualora venga proposta azione di reintegrazione ai sensi dell'art. 1168 c.c., il compito del giudice è limitato all'accertamento - sulla base dei prodotti elementi probatori - circa la sussistenza di un possesso tutelabile e, di contro, di un'azione integrante gli estremi dello spoglio. Ogni questione riguardante la legittimità del possesso - e, in particolare, la sua rispondenza ad un valido titolo - resta invece estranea al giudizio possessorio: nel quale i titoli di proprietà possono quindi venire in rilievo solo ad colorandam possessionem.