(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui il giudice d'appello con la sua pronuncia riformi la sentenza di primo grado, in base alla quale l'istante aveva conseguito il possesso della cosa oggetto della sua domanda di reintegrazione (art. 1168 c.c.), viene meno il titolo del conseguito possesso ed il convenuto in giudizio acquista il diritto alla restituzione della cosa; tuttavia, perché la situazione possessoria originaria possa essere ripristinata a favore della parte vittoriosa in appello, è necessario che questa abbia proposto la pretesa restitutoria, la quale non può ritenersi implicita nella richiesta di rigetto della domanda di reintegra del possesso. Ne consegue che il giudice d'appello incorre nel vizio di estrapetizione se, in riforma della decisione di primo grado, non si limiti a rigettare la domanda di reintegra del possesso, ma condanni colui che l'ha proposta a restituire il bene alla controparte, benché questa non ne abbia chiesto la restituzione.