(massima n. 1)
L'ipotesi prevista dall'art. 440 c.p. (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari) e quella di cui all'art. 3, primo comma, D.L. 27 gennaio 1992, n. 118 (somministrazione di sostanze stilbeniche o ad azione tireostatica ad animali da azienda) possono concorrere poiché non vi č assoluta identitą di elementi tra le due norme incriminatrici. Infatti, nella struttura della norma di cui all'art. 3, primo comma del decreto citato sono assenti elementi quali il consistere la condotta, dolosa, in adulterazione o corrompimento e l'elemento della sicura pericolositą per la salute pubblica, mentre alla struttura del delitto di cui all'art. 440 c.p. č estraneo il consistere la condotta nella somministrazione di sostanze stilbeniche o ad azione tireostatica ad animali da azienda. (Nella specie il ricorrente aveva preteso l'applicabilitą dell'art. 3, primo comma, D.L. n. 118 del 1992 in quanto norma speciale rispetto all'art. 440 c.p.).