(massima n. 1)
Le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identitą soggettiva, sono caratterizzate dall'assoluta diversitą degli ulteriori elementi costitutivi (causa petendi et petitum), e, conseguentemente, i provvedimenti e le soluzioni adottate in sede possessoria, lasciando impregiudicata ogni questione sulla legittimitą della situazione oggetto di tutela, non possono influire sull'esito del giudizio petitorio. Né le prove acquisite nel giudizio possessorio possono (salvo che non siano state richieste con riguardo a siffatta utilizzazione) essere richiamate nel giudizio petitorio, in favore dell'una o dell'altra parte.