(massima n. 1)
La realizzazione, in funzione della successiva messa in commercio, di un farmaco privato del suo principio attivo, sostituito con altro di minore o di nessuna efficacia, che non lo renda pericoloso per la salute pubblica integra il reato di cui all'art. 443 cod. pen. in quanto in tal modo il farmaco medesimo non viene né adulterato né contraffatto ma reso solo imperfetto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del tribunale del riesame che aveva ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 440 cod. pen.).