(massima n. 2)
La somministrazione, in un pubblico esercizio, per mero errore di fatto, di una sostanza tossica e nociva che però non sia destinata all'alimentazione (nella specie, liquido per lavastoviglie contenuto in una bottiglia recante l'etichetta di una nota acqua minerale), non può dar luogo ad alcuna delle ipotesi delittuose previste dagli artt. 439, 440, 441, 442, 444, in relazione all'art. 452 c.p., ferma restando, naturalmente, la possibile responsabilità penale, a titolo di colpa, dell'autore del fatto in ordine alle eventuali conseguenze lesive subite dal soggetto cui la sostanza sia stata somministrata.