(massima n. 1)
Il reato di adulterazione di sostanze alimentari, previsto dall'art. 440 c.p., esige una condotta diretta a determinare modifiche alla composizione chimica o delle caratteristiche delle sostanze alimentari, con esclusione di processi modificativi di carattere biologico o putrefattivo. (Nella specie la Cassazione ha rilevato che le carni bovine, messe in commercio dall'imputato, erano nocive non per un intervento modificativo diretto sulle stesse, ma per il trattamento dell'animale vivo con estrogeni, che aveva reso le carni pericolose per modificazione di tipo biologico, ed ha escluso quindi che ricorresse un'ipotesi di adulterazione punibile ai sensi del surricordato art. 440 c.p., ritenendo invece corretta la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato nei fatti il reato di commercio di sostanze alimentari nocive — art. 444 c.p. — e quello di cui all'art. 5, L. n. 238 del 1962).