(massima n. 2)
Non sussiste rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 c.p., tra la norma di cui all'art. 440 c.p. (Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari) e quella di cui all'art. 3, comma 1, D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 118 (somministrazione di sostanze stilbeniche o ad azione tireostatica ad animali da azienda). Infatti, la norma del codice penale si caratterizza per l'elemento della pericolosità per la salute pubblica, la cui esistenza, ai fini della configurabilità del reato, deve essere accertata concretamente, di volta in volta, attraverso la individuazione dei requisiti della sostanza somministrata; la violazione dell'art. 3, L. n. 118 del 1992 si realizza, invece, prescindendosi dall'elemento della pericolosità pubblica ancorché le sostanze stilbeniche o ad azione tireostatica possano esercitare un'azione dannosa sugli animali d'azienda, cui le sostanze stesse siano somministrate. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 440 c.p., e non di quello di cui all'art. 3, D.L.vo citato per il fatto della somministrazione a bovini di dietilstilbelbestrolo, sostanza cancerogenetica vietata).