(massima n. 1)
Il reato di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari — previsto dall'art. 440 c.p. — non può ritenersi assorbito da leggi che sanzionino a titolo di contravvenzione la somministrazione ad animali di determinate sostanze, ogni qual volta si verifichino gli elementi costitutivi del delitto in questione che è reato di pericolo: modificazione in senso deteriore delle carni degli animali, destinazione delle stesse al consumo, pericolo per la salute pubblica; e la circostanza che la alterazione delle carni avvenga in animali vivi non esclude il reato, ove si tratti di animali di allevamento destinati al consumo alimentare una volta macellati. La nozione di pericolo per la salute pubblica va oltre la semplice finalità di prevenzione propria delle contravvenzioni, ed implica l'accertamento di un nesso tra consumo e danno alla salute fondato quanto meno su rilievi statistici che valgano a costituire un rapporto tra i due fatti in termini di probabilità.