(massima n. 1)
Il reato di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari previsto dall'art. 440 c.p. č di mero pericolo, di guisa che, perfezionandosi con la semplice adulterazione o contraffazione di una sostanza destinata alla alimentazione, da cui derivi un pericolo per la salute pubblica, per la sua sussistenza non č necessario che in concreto si verifichi un evento dannoso.