(massima n. 1)
Il delitto di caduta di aeromobile previsto dall'art. 428 c.p. nella forma dolosa, e dall'art. 449 c.p. in quella colposa, è un reato di pericolo presunto per la pubblica incolumità e consiste nel cagionare la caduta di un velivolo, sia esso militare ovvero adibito al trasporto di persone; la sua obiettività giuridica è perciò diversa da quella del reato di perdita colposa di aeromobile, previsto dall'art. 106 c.p.m.p., consistente nel danno per l'amministrazione militare a seguito di violazione di doveri funzionali. Ne consegue l'insussistenza di un rapporto di specialità tra le due fattispecie legali, che sotto l'aspetto formale possono anche concorrere, come esiti della stessa azione o omissione.