(massima n. 1)
In tema di crollo di costruzioni o di altri disastri dolosi, la inidoneitą dell'azione, valida per integrare tali fattispecie criminose, deve essere considerata sotto il profilo potenziale, indipendentemente da ogni altro evento esterno o sopravvenuto; mentre la inidoneitą, onde configurare nella specie un reato impossibile, deve essere assoluta in virtł di una valutazione astratta della inefficienza strutturale e strumentale del mezzo che non deve consentire neppure una attuazione eccezionale del proposito criminoso. Ne consegue che commette il delitto di cui all'art. 434 c.p. colui che cerchi di far esplodere il gas contenuto in due bombole, al fine di cagionare il crollo dell'edificio, depositate in un appartamento la cui porta di ingresso sia socchiusa, senza che, a causa della chiusura di altre parti esterne, vi fosse la possibilitą di dispersione del gas.