(massima n. 1)
Per la sussistenza del delitto di cui agli artt. 449 e 434 c.p. č necessario che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, cioč proporzioni notevoli non limitate ad un qualsiasi distacco con conseguente caduta al suolo di singoli elementi costruttivi e tali da mettere in pericolo una cerchia indeterminata di persone. (Nella specie la Corte ha evidenziato che il crollo aveva interessato un'ampia porzione delle facciate tergali di due fabbricati e di settori di vari solai ai piani, con lesioni di altri edifici ed instabilitā della stessa piazza del castello di Ambra e con pericolo non solo degli abitanti degli edifici ma anche di una squadra di operai e di persone indeterminate che si trovavano nei paraggi).