(massima n. 1)
L'evento del delitto di crollo, sia nell'ipotesi dolosa (art. 434 c.p.) che in quella colposa (art. 449 in relazione all'art. 434 c.p.) deve possedere modi di essere ed effetti tanto gravi ed estesi da colpire collettivamente, costituendo un pericolo di carattere personale e diffuso e perciò attinente alla «pubblica incolumità», mentre nell'ipotesi contravvenzionale (art. 676 c.p.) è sufficiente il semplice «pericolo alle persone».