(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 434 c.p., per crollo di una costruzione deve intendersi la rovina, lo sfasciamento, la caduta e ogni altra disgregazione delle strutture essenziali della costruzione tale che la forza di coesione tra i singoli elementi costitutivi venga superata e spinta dalla forza di gravitą.