(massima n. 1)
In tema di causalitą, un sisma non costituisce di per sé causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (nella specie consistito nel crollo totale di tre sole costruzioni di un centro abitato), in assenza del crollo totale di tutte le altre costruzioni dello stesso centro abitato. (Fattispecie in tema di crollo colposo di costruzioni: in motivazione, la Corte ha precisato che i terremoti di massima intensitą sono eventi rientranti tra le normali vicende del suolo, e non possono essere considerati come eventi eccezionali ed imprevedibili quando si verifichino in zone gią qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formalmente qualificate come sismiche).