(massima n. 1)
Ove l'attore, pur dichiarandosi titolare di un diritto reale, non chieda la tutela dei poteri e delle facoltą che ad esso ineriscono, ma invochi semplicemente il ristabilimento di una situazione di fatto inerente alla cosa oggetto di quel diritto, deve riconoscersi la natura possessoria dell'azione ed escludersene la natura petitoria e reale, esulando dal petitum l'affermazione o la negazione del diritto reale, senza che i riferimenti a posizioni soggettive di natura petitoria, che si accompagnino alla detta domanda volta semplicemente ad ottenere la tutela del possesso, valgono a modificarne la natura, essendo diretti soltanto ad colorandam possessionem, cioč ad illustrare la posizione giuridica soggettiva sottostante al potere di fatto esercitato sulla cosa e di cui si chiede la tutela.