(massima n. 2)
Quando, per un delitto doloso, il pericolo per la pubblica incolumitā č presunto dalla legge, tale presunzione (sia essa iuris tantum oppure iuris et de iure) vale anche per il corrispondente delitto colposo, salvo che la legge non disponga altrimenti. Se, invece, per la sussistenza di un delitto doloso, sia richiesta la insorgenza concreta di un pericolo per la pubblica incolumitā, se ne deve accertare la presenza anche nel corrispondente delitto colposo. (In base a tale principio č stato ritenuto presunto il pericolo per la pubblica incolumitā nel reato di inondazione sia dolosa che colposa).