(massima n. 1)
Per le ipotesi colpose di disastro contemplate dall'art. 449 c.p. vale la medesima presunzione assoluta di pericolo postulata per le ipotesi dolose di cui all'art. 426 c.p., di tal che per la loro integrazione non č necessario il requisito della concreta pericolositā per l'incolumitā pubblica.