(massima n. 1)
Non rientra nella fattispecie (inondazione o frana) prevista dall'art. 426 c.p., come pure nell'ipotesi colposa di cui al successivo art. 449, il concreto ed effettivo pericolo per la pubblica incolumità, essendo tale pericolo presunto dalla legge; tuttavia non può costituire inondazione o frana qualsiasi allagamento o smottamento, dovendo il fenomeno assumere, in ogni caso, proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento.