(massima n. 1)
L'evento di frana, rilevante agli effetti della legge penale nella fattispecie dolosa prevista dall'art. 426 c.p. ed in quella colposa prevista dall'art. 449 c.p., consiste in un fenomeno di proporzioni ragguardevoli per vastitą e difficoltą di contenimento, senza che sia necessario verificare il concreto ed effettivo pericolo per la pubblica incolumitą, essendo tale pericolo presunto dalla legge.