(massima n. 1)
In caso di incendio, sia doloso sia colposo, il pericolo per la pubblica incolumitā č presunto quando il fuoco venga a svilupparsi su cosa che non sia di esclusiva proprietā dell'agente. Tale presunzione sussiste anche quando l'autore del fatto agisca in cooperazione con il proprietario del bene rispetto al quale si sia sviluppato l'incendio.