(massima n. 1)
Per incendio deve intendersi un fuoco distruggitore in atto di notevoli proporzioni e virulenza, che tende a diffondersi e non č agevole estinguere. Allorché tali condizioni ricorrano e l'incendio riguardi la cosa altrui, il pericolo per l'incolumitā pubblica č presunto juris et de jure. (Fattispecie in tema di danneggiamento seguito da incendio).