(massima n. 1)
Integra il delitto di incendio tentato l'appiccare un fuoco che sia poi domato sul nascere, prima di poter divampare in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, sģ da porre in pericolo l'incolumitą di un numero indeterminato di persone.