(massima n. 1)
Per la configurazione del reato di incendio di cui all'art. 423 c.p. č necessario che il soggetto agente abbia voluto cagionare l'incendio; mentre, quando il pericolo dell'incendio o addirittura l'incendio si siano verificate come conseguenza non voluta dell'azione sono configurabili rispettivamente il reato di cui all'art. 424, comma primo, c.p. (danneggiamento seguito da incendio) o l'ipotesi aggravata dello stesso reato prevista dal secondo comma del citato articolo. Pertanto, quello che distingue le ipotesi criminose previste dagli artt. 423 e 424 c.p. non č tanto l'entitā delle conseguenze che si sono verificate, bensė l'elemento soggettivo del reato; nel senso che, nel reato previsto dall'art. 423 c.p., l'agente vuole cagionare l'incendio, mentre, in quello previsto dall'art. 424 c.p., il pericolo dell'incendio, o addirittura l'incendio, si verificano come conseguenza non voluta dell'azione commessa.