(massima n. 1)
L'elemento di distinzione tra il delitto di cui all'art. 423 c.p. (incendio) e quello previsto dall'art. 424 c.p. (danneggiamento seguito da incendio) deve individuarsi nella volontà del soggetto attivo del reato che nella prima fattispecie agisce per provocare un incendio, nella seconda soltanto per danneggiare e l'incendio che ne sorge è una conseguenza, non voluta, casualmente riferibile (per colpa) alla sua azione o omissione. Ne consegue che allorquando l'agente abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare un incendio, e cioè un fuoco con caratteristiche di intensità e di diffusività tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, dovrà rispondere - anche se per motivi indipendenti dalla sua volontà l'incendio poi non si sviluppa - del delitto di tentato incendio doloso.