(massima n. 1)
L'elemento psicologico nel delitto di cui all'art. 423 c.p. consiste nel dolo generico. Ne consegue che, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a tale ulteriore e specifica finalitā si associa la coscienza e volontā di cagionare un evento di proporzioni tali da assumere le caratteristiche richieste dall'art. 423 c.p., č applicabile la detta norma, e non l'art. 424 stesso codice, che prevede l'incendio come evento che esula dall'intenzione dell'agente. (In motivazione la S.C. ha chiarito che tale distinzione č applicabile anche in caso di tentativo, ipotesi nella quale occorre accertare se l'incendio rientri, come evento, nella proiezione della volontā dell'agente).