(massima n. 1)
Per la sussistenza del delitto di incendio, di cui all'art. 423 c.p., non occorre la forza prorompente e distruttrice delle fiamme, ma č sufficiente che il fuoco tenda a diffondersi e non possa facilmente spegnersi ed č necessaria la volontā di cagionare l'evento, sapendo che il fuoco appiccato ha le caratteristiche dell'incendio. Invece, nel caso del danneggiamento seguito da incendio, di cui all'art. 424 c.p., il fatto non viene realizzato col proposito di provocare un incendio, ma con la semplice intenzione di danneggiare la cosa altrui. Quando al fine di danneggiare si associa quello di cagionare l'incendio č applicabile l'art. 423 c.p. e non l'art. 424 stesso codice.