(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 423, comma secondo, c.p., il fuoco deve essere qualificato incendio ed il fatto configura il reato consumato di incendio della cosa propria se il fuoco č di tale intensitā e di tale potere da costituire un concreto pericolo per la pubblica incolumitā, dato che, ai fini penalistici, la nozione di incendio non richiede necessariamente la forza prorompente e distruggitrice delle fiamme.