(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di cui all'articolo 423, secondo comma, c.p., per «cosa propria» deve intendersi quella su cui grava il diritto di proprietą dell'agente e non quella semplicemente posseduta o sulla quale altri vanti un diritto reale limitato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non potesse considerarsi proprietario del bene colui che lo amministra e lo detiene in virtł di una carica societaria).