(massima n. 1)
L'obbligo di provvedere al taglio di rami di alberi in vicinanza di una linea elettrica in modo da assicurare una distanza di sicurezza dai conduttori aerei ed evitare — così — corti circuiti, fa capo — come previsto dall'art. 121 della legge n. 1775 del 1933 — (esclusivamente) al proprietario-gestore della linea elettrica (nella specie l'Enel), e, per esso, all'incaricato del controllo sul tratto interessato, e non è delegabile o trasferibile, neppure al proprietario del fondo oggetto della servitù di elettrodotto, a carico del quale, pertanto, in ipotesi di incendio colposo conseguente ad un fenomeno di arco voltaico, non si renderà configurabile alcun tipo di responsabilità penale. Ed ove poi quest'ultimo, con contratto stipulato all'atto della costituzione della servitù di elettrodotto, avesse assunto su di sè l'obbligo di provvedere al taglio dei rami, il conseguente titolo di responsabilità contrattuale non potrà, in sede penale, essere assunto in considerazione ai fini delle statuizioni civili, posto che l'azione civile da danno che può far valere nel processo penale è soltanto quella collegata direttamente e strettamente al fatto reato, e posto che sia le pretese della parte civile, che le eccezioni dell'imputato e dei responsabili civili ad esse correlative, debbono avere fondamento esclusivo nel titolo rappresentato dal «fatto di reato», e non possono in alcun modo riguardare titoli diversi aventi rilevanza solo civilistica, e perciò suscettibili di essere fatti valere solo nella loro sede propria, rappresentata da un autonomo processo civile.