(massima n. 1)
Per la sussistenza del delitto di strage non è richiesta la volontà di provocare il pericolo per la pubblica incolumità, poiché questo deve essere considerato oggettivamente, in relazione alla natura dei mezzi adoperati e alle modalità del fatto, mentre è necessario il dolo specifico, cioè il fine di uccidere per il quale è irrilevante il numero delle persone, ben potendo questo fine essere diretto contro una sola persona, sempre che sia attuato con mezzi tali da provocare pericolo per l'incolumità pubblica.