(massima n. 2)
Il delitto di strage consiste nel fatto di chi, al fine di uccidere, compie atti concretamente idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità, intesa come il bene della sicurezza della vita e dell'integrità fisica, riferita non già ad una o più persone, ma alla collettività nel suo insieme, come bene di tutti e di ciascuno. Nel delitto di strage il pericolo per la pubblica incolumità, contrariamente a quanto si afferma dal ricorrente, costituisce l'evento del delitto, è elemento essenziale del reato e, in quanto tale, deve essere previsto e voluto dall'agente, come conseguenza degli atti - commissivi od omissivi - posti in essere, (dolo generico). Pertanto non è condizione oggettiva di punibilità che è fatto esterno al reato, il cui verificarsi è del tutto indipendente dalla volontà dell'agente, e ne condiziona esclusivamente la punibilità.