(massima n. 1)
Integra il delitto di cui all'art. 418 c.p., e non quello di favoreggiamento, chi fornisce rifugio o vitto agli associati, se non sono in corso investigazioni o ricerche da parte dell'autorità giudiziaria, per non essere stata ancora accertata l'esistenza del gruppo criminale, giacchè il delitto di assistenza agli associati previsto dall'art. 418 c.p. presuppone la coincidenza temporale dell'attività di assistenza prestata dal soggetto attivo con l'operatività dell'associazione criminale, in quanto l'aiuto prestato agli associati dopo la cessazione del sodalizio criminoso, sotto forma di rifugio o fornitura di vitto, può eventualmente integrare il delitto di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p., configurabile anche durante la permanenza del vincolo associativo, in quanto gli elementi che differenziano le due fattispecie sono la finalità e gli effetti della condotta.