(massima n. 1)
L'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 419 c.p. (devastazione e saccheggio) consiste, nell'ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalitą posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantitą di cose mobili o immobili, sģ da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o pił soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietą privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell'ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettivitą, l'opinione e in senso della tranquillitą e della sicurezza. (Fattispecie relativa all'assalto di un circolo giovanile organizzato da giovani di opposte tendenze politiche muniti di armi proprie e improprie, che si era risolto in aggressione a cose e persone con danni di notevole entitą).