(massima n. 1)
Nel caso di condanna per associazione di tipo mafioso l'applicazione della misura di sicurezza, quale prevista dall'art. 417 c.p., non richiede l'accertamento in concreto della pericolositā del soggetto; il che, peraltro, non dā luogo alla configurabilitā di una pericolositā sociale presunta ex lege (istituto espunto dall'ordinamento in forza dell'art. 31 della L. 10 ottobre 1986 n. 663), dovendosi invece ritenere l'operativitā di una presunzione semplice (desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla connaturata persistenza nel tempo del vincolo malavitoso), la quale č pertanto superabile quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere la concreta sussistenza della pericolositā.