(massima n. 1)
L'applicazione di una misura di sicurezza personale presuppone indefettibilmente, anche nell'ipotesi prevista dall'art. 417 cod. pen. e con specifico riferimento a persone condannate per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'accertamento di un'attuale pericolositą del soggetto ai sensi dell'art. 203 cod. pen.