(massima n. 1)
Il fatto di chi promette voti contro l'impegno del candidato che, una volta eletto, concluderą il sinallagma attraverso l'elargizione di favoritismi č sanzionato dall'art. 86 del T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, che prevede appunto come reato il fatto della promessa di qualsiasi utilitą per ottenere il voto e l'utilizzazione di quest'ultimo come oggetto di scambio. Peraltro se un simile patto viene stipulato da un candidato con un'organizzazione di stampo mafioso e la controprestazione del beneficiario del consenso elettorale č la promessa di agevolare chi gli assicura l'elezione nella realizzazione dei fini elencati nella norma incriminatrice, di cui all'art. 416 bis c.p., il fatto č, se provato, suscettibile di integrare gli estremi non soltanto dello specifico delitto elettorale, ma anche di una partecipazione all'associazione criminale, tanto pił se l'accordo risulta di tale portata ed intensitą da far apparire il candidato stipulante come autentica espressione del sodalizio criminale.