(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, sussiste la ipotesi di manifesta illogicità della motivazione quando il giudice di merito, nel compiere l'esame degli elementi probatori sottoposti alla sua analisi e nell'esplicitare, in sentenza, l'iter logico seguito, si esprima attraverso una motivazione incoerente, incompiuta, monca e parziale. Invero il legislatore ha inteso equiparare la carenza di motivazione alla carenza di logica nella motivazione; detta carenza va desunta, più che dalla mancanza di parti espositive del discorso motivazionale, dalla assenza di singoli elementi esplicativi, i quali siano tali da costituire tappe indispensabili di un percorso logico-argomentativo, che deve necessariamente snodarsi tra i temi sui quali il giudice è tenuto a formulare la sua valutazione. (Nella fattispecie, la Corte ha giudicato carente ed illogica la motivazione con la quale il giudice del merito aveva giustificato il mancato abbattimento da parte del sindaco di un fabbricato abusivo, di pertinenza di una cosca mafiosa, sostenendo che, il giorno in cui era stata inviata sul luogo un pala meccanica, si era verificata una infiltrazione di acqua nel sottosuolo. La Suprema Corte, nell'enunciare il principio sopra esposto, ha ravvisato il predetto difetto di motivazione nella mancata esposizione delle ragioni per le quali l'abbattimento non fu eseguito nei giorni seguenti o con modalità e strumenti diversi da quelli originariamente programmati).