(massima n. 1)
Nel caso di accordo tra un candidato alle elezioni ed un esponente mafioso, il quale assicuri al primo, in cambio di danaro, il proprio appoggio elettorale, correttamente viene configurato il reato di cui all'art. 96 del T.U. approvato con D.P.R. n. 361 del 1957 e non quello di cui all'art. 416 ter c.p., quando il suddetto accordo non preveda anche l'uso di metodi mafiosi per condizionare il corretto e libero esercizio della consultazione elettorale.