(massima n. 1)
Il reato di scambio elettorale politico-mafioso č integrato dalla promessa di voti elettorali in cambio di somme di danaro od altra utilitā fatta, fatta ad un candidato da un personaggio di spicco di un'organizzazione mafiosa mediante l'assicurazione dell'intervento dei membri della stessa organizzazione, ed č volto a tutelare l'ordine pubblico, leso da qualsiasi connubio tra politica e mafia.