(massima n. 1)
Affinché possa ravvisarsi la materialità del delitto di istigazione a delinquere di cui all'art. 414 c.p., occorre che sia posta in essere pubblicamente la propalazione di propositi aventi ad oggetto comportamenti rientranti in specifiche previsioni delittuose, effettuata in maniera tale da poter indurre altri alla commissione di fatti analoghi: di talché è indefettibile l'idoneità dell'azione a suscitare consensi ed a provocare “attualmente e concretamente” — in relazione al contesto spazio-temporale ed economico-sociale ed alla qualità dei destinatari del messaggio — il pericolo di adesione al programma illecito. La valutazione circa la sussistenza di quest'ultimo requisito non può prescindere dalle stesse modalità del comportamento tenuto dal soggetto attivo, sì che il giudice di merito deve individuare il perché la condotta incriminata — assistita dal c.d. dolo istigatorio, consistente nella coscienza e volontà di turbare l'ordine pubblico o la personalità dello Stato — sia da ritenersi dotata di forza suggestiva e persuasiva tale da poter stimolare nell'animo dei destinatari la commissione dei fatti criminosi propalati o esaltati. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna oggetto del ricorso proposto dall'imputato, avendo rilevato la mancanza, da parte del giudice di merito, di una esaustiva indagine sulla pericolosità concreta ed immediata — nel senso precisato in massima — della condotta posta in essere dall'imputato medesimo, il quale aveva postulato nell'atto di appello l'assenza di uno specifico turbamento dell'ordine pubblico, dimostrata dall'esplicito dissenso manifestato dai destinatari del messaggio, lavoratori e studenti, al programma illecito dallo stesso propalato mediante la diffusione di volantini incitanti alla diserzione).