(massima n. 1)
L'espressione «chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o pił reati» di cui all'art. 414 c.p. va interpretata nel senso che l'istigazione deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico e deve rivolgersi a una pluralitą indeterminata di persone. (Nella specie la Corte Suprema ha escluso la fattispecie delittuosa nell'operato di un agente di polizia giudiziaria che, incaricato di svolgere indagini in un negozio in cui era stato consumato il furto di parte della merce, aveva istigato due suoi colleghi a impossessarsi della merce residua non asportata, sia in considerazione del fatto che l'episodio si era verificato all'interno del negozio, fuori dell'orario di apertura e in occasione di indagini di polizia giudiziaria, sia perché l'istigazione non era stata indirizzata nei riguardi di un numero indeterminato di persone).