(massima n. 1)
L'esaltazione di un fatto di reato, finalizzata a spronare altri all'imitazione integra il delitto di istigazione a delinquere quando, per le sue modalitā, sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti, il cui accertamento, riservato al giudice di merito, č incensurabile in sede di legittimitā se correttamente motivato. (Nella specie č stata ritenuta la sussistenza del reato nell'esposizione, in occasione di un incontro di calcio, di uno striscione con la scritta "sotto l'ombra del cappello non ti fa capire se tira fuori il suo coltello o ti chiede come stai" con in calce la sigla B.I.S.L., dal significato "basta infami solo lame").